Bonus Casa 2020

Il Decreto Rilancio n. 34 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il 19 maggio 2020 e ribattezzato Bonus Casa 2020, stabilisce le regole per ottenere una detrazione fiscale del 110%, spalmata in 5 anni, delle spese sostenute per lavori di ristrutturazione effettuati tra il 1° luglio 2020 e il 31 dicembre 2021. Il superbonus viene esteso fino al 30 giugno 2022 solo per gli interventi di efficienza energetica per le case di edilizia popolare.  Il Bonus Casa è un’opportunità sia per rilanciare le imprese e le maestranze che operano nel comparto edile e nei settori collegati, sia per venire incontro a coloro che vogliono ristrutturare bene e ristrutturare tutto: dagli infissi all’impianto di riscaldamento, dal condizionatore alla tinteggiatura di facciata.

Nato per dare una scossa al mondo dell’edilizia, il nuovo superbonus 110% ha di fatto bloccato molti lavori che dal mese di maggio hanno atteso prima il decreto-legge, poi la legge di conversione e adesso i provvedimenti attuativi dell’Agenzia delle Entrate e del Ministero dello Sviluppo Economico (MiSE) che dovrebbero arrivare entro metà agosto. I provvedimenti attuativi riguarderanno lo sconto in fattura e la cessione del credito di imposta, il tetto di spesa e i massimali di costo degli interventi e le modalità di trasmissione delle asseverazioni all’ENEA per gli interventi eseguiti.

Che cosa significa reddito d’imposta cedibile?  Il contribuente che, nel 2020 e 2021, sostenga spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio, di restauro della facciata, di migliorie antisismiche e di efficienza energetica, può ottenere una detrazione fiscale del 110%, spalmata in 5 anni. Oppure il bonus può essere trasformato in credito di imposta, usufruendo subito dello sconto fiscale. O ancora, è possibile ottenere uno sconto sul prezzo da pagare al fornitore che esegue i lavori, da quest’ultimo recuperato dal fisco sotto forma di credito di imposta oppure con facoltà di cessione ad altri soggetti. La procedura della cessione del credito è in via di definizione e potrà essere applicata anche a bonus precedenti il Decreto Rilancio 2020.

Il Superbonus al 110% si applica a tutti gli interventi di risparmio energetico realizzati sugli interi edifici, di proprietà condominiale o privata.
Le agevolazioni vengono estese anche alle seconde case e sono valide anche per gli interventi su due unità immobiliari e per quelli di efficientamento energetico con demolizione e ricostruzione. Il superbonus sull’isolamento termico vale anche per le superfici opache orizzontali, verticali e inclinate, e quindi per i solai e per tutte le tipologie di tetti.